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Statuto dell'Associazione "Cursillos di Cristianità in Italia"
Il presente testo di Statuto è stato esaminato e approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-23 settembre 1999. Il Decreto di approvazione è stato firmato in pari data dal card. Camillo Ruini, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (prot. 962/99).
Cap. I - Costituzione, natura e sede
Art. 1
E' costituita ai sensi dei cann. 298-299, 321-326, l'Associazione privata di fedeli denominata "Cursillos di Cristianità in Italia", all'interno dell'omonimo Movimento spirituale.
L'Associazione ha sede in Roma.
Cap. II - Finalità
Art. 2
Le finalità dell'associazione sono:
Cap. III - Metodologia di attività
Art. 3
L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso l'applicazione di una specifica metodologia, articolata in tre momenti fondamentali: "Pre-Cursillo", "Cursillo" e "Post-Cursillo".
Cap. IV - Appartenenza
Art. 4
Sono soci i fedeli laici che, avendo partecipato ad un cursillo di cristianità, intendono far proprie le finalità e la metodologia dell'Associazione; accettano di frequentare la Scuola Responsabili; assumono l'impegno di voler operare attivamente in nome dell'Associazione.
Art. 5
Alle stesse condizioni di cui all'articolo precedente possono aderire all'Associazione:
Art. 6
L'appartenenza all'Associazione viene a cessare:
per espressa dichiarazione di recesso, presentata o inviata dall'interessato al Coordinamento diocesano;
per dimissione decisa dal Coordinamento diocesano per giusta causa e comunicata all'interessato dal Coordinatore diocesano; contro di essa l'interessato può ricorrere in prima istanza al Coordinamento Nazionale, in seconda istanza all'Assemblea Nazionale.
Cap. V - Strutture formative
Art. 7
Le strutture formative a livello locale sono:
Art. 8
A livello nazionale la principale struttura formativa è il Cursillo per Responsabili, con il quale l'Associazione forma i suoi membri a livello nazionale, al fine di mantenere l'unità e di custodire il carisma fondazionale dell'associazione stessa.
Vi possono far parte coloro che hanno già partecipato ad un cursillo come responsabili e frequentano la Scuola.
Cap. VI - Animazione spirituale
Art. 9
L'animazione spirituale dell'Associazione a livello diocesano, territoriale e nazionale è affidata ad un presbitero, scelto attraverso gli organi statutari propri dell'Associazione tra i presbiteri secolari e religiosi appartenenti all'Associazione stessa.
Art. 10
A livello diocesano e territoriale spetta all'Animatore spirituale:
Art. 11
A livello nazionale spetta all'Animatore spirituale:
Art. 12
I presbiteri per svolgere il ministero di animazione spirituale nell'Associazione, a qualsiasi livello, devono ottenere la conferma dall'Ordinario diocesano, ai sensi del can. 324, § 2.
L'Animatore spirituale nazionale, inoltre, deve essere confermato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.
Cap. VII - Organi dell'Associazione
Art. 13
Sono organi dell'Associazione:
a livello diocesano:
a livello territoriale:
a livello nazionale:
Cap. VIII - Articolazione dell'Associazione
Art. 14
L'Associazione svolge la sua attività essenzialmente nelle diocesi, a servizio della Chiesa locale in comunione col Vescovo.
Art. 15
Il Coordinamento diocesano è formato dal Coordinatore diocesano, dall'Animatore spirituale diocesano, dai responsabili dei gruppi operativi e dai responsabili delle Ultreyas operanti in Diocesi. Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno. Spetta ad esso:
Art. 16
Al Coordinatore diocesano spetta:
Art. 17
Il Coordinamento territoriale è formato dal Coordinatore territoriale, dall'Animatore spirituale territoriale, dai Coordinatori e dagli Animatori spirituali delle diocesi presenti in un territorio determinato dal Coordinamento nazionale. Si riunisce ordinariamente una volta l'anno. Spetta ad esso:
Art. 18
Al Coordinatore territoriale spetta:
Art. 19
L'Assemblea nazionale è costituita dai Coordinatori diocesani, dagli Animatori spirituali diocesani e dai membri del Coordinamento nazionale. Si riunisce ordinariamente una volta l'anno ed è convocata e presieduta dal Coordinatore nazionale. Spetta ad essa:
Art. 20
Il Coordinamento nazionale è composto dal Coordinatore nazionale, dall'Animatore spirituale nazionale, dai Coordinatori territoriali, dagli Animatori spirituali territoriali e dai membri eletti dall'Assemblea nazionale. Spetta ad esso:
Art. 21
Al Coordinatore nazionale spetta:
Cap. IX - Elezioni e Deliberazioni
Art. 22
Salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, per le elezioni e le deliberazioni di competenza degli organi collegiali dell'Associazione si applicano le norme del can. 119.
Tutte le cariche e gli incarichi hanno durata triennale e possono essere confermati per altri due trienni consecutivamente. Nel caso in cui venga meno un componente di un organismo elettivo, subentra il primo dei non eletti fino alla scadenza del mandato dell'organismo stesso.
Cap. X - Rapporti con la gerarchia ecclesiastica
Art. 23
L'Associazione fa sue le direttive pastorali dei Vescovi diocesani e della Conferenza Episcopale Italiana e incoraggia i propri membri a mettere a servizio della Chiesa i loro carismi, che spetta ai Vescovi discernere, e le loro competenze.
L'Associazione è soggetta alla vigilanza dell'Ordinario diocesano, ai sensi del can. 305.
Cap. XI - Mezzi di sostentamento
Art. 24
L'Associazione non ha fini di lucro. Tutte le cariche e i servizi in seno all'associazione sono gratuiti.
Le attività ordinarie diocesane dell'Associazione sono sostenute dai liberi contributi degli appartenenti e dei simpatizzanti e sono gestite dal Coordinamento diocesano anche sotto l'aspetto amministrativo.
Le deliberazioni degli organi competenti su attività straordinarie, ai vari livelli, devono indicare anche i relativi mezzi di finanziamento, fermo restando che nessun contributo può essere imposto come obbligatorio ai membri e agli Organismi dell'Associazione, se non in base ad espresso impegno liberamente e legittimamente assunto dagli stessi.
È fatto divieto di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che non imposto per legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio che residua dalla liquidazione viene devoluto alla Conferenza Episcopale Italiana, a beneficio di Associazioni aventi finalità simili a quelle dell'Associazione e fatti salvi, a norma del can. 326, i diritti acquisiti e le volontà degli offerenti.
Cap. XII - Disposizioni transitorie e finali
Art. 25
L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea nazionale con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.
Art. 26
Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.
Art. 27
Le modifiche dello Statuto, deliberate dall'assemblea generale con la maggioranza assoluta dei componenti, devono essere approvate dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.
Art. 28
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice di diritto canonico e al documento pastorale della Commissione della Conferenza Episcopale Italiana per il laicato "Le aggregazioni laicali nella Chiesa".
Art. 29
Il Coordinamento nazionale, entro un anno dall'approvazione del presente Statuto da parte della Conferenza Episcopale Italiana, predisporrà un Regolamento di attuazione che deve essere approvato dall'Assemblea nazionale.